Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 24/07/1977 n. 616

Art.115. Enti a struttura associativa Gli enti di cui alla allegata tabella b, compresa l'annotazione finale, che abbiano una struttura associativa, continuano a sussistere come enti morali assumendo la personalità giuridica di diritto privato con il decreto del presidente della repubblica emanato ai sensi dello articolo precedente e ad essi individualmente relativo.essi conservano la titolarità dei beni necessari allo svolgimento delle attività associative, nonché di quelle derivanti da atti di liberalità o contributi degli associati. Alla individuazione dei beni di cui sopra si provvede con il decreto di cui al precedente articolo. Il decreto di cui al presente articolo dispone l'erogazione, fino al 31 dicembre 1979, di un contributo per il sostegno dell'attività associativa delle persone giuridiche private costituite ai sensi del presente articolo.dopo tale data lo stato, per sostenere l'attività di promozione sociale e tutela degli associati, con apposite leggi potrà assegnare contributi a quelle associazioni nazionali che statutariamente e concretamente dimostreranno di perseguire fini socialmente e moralmente rilevanti.

Art.116. Enti privati Al 31 dicembre 1977 cessano ogni forma di finanziamento e di contributo statale a favore degli enti, associazioni, fondazioni e istituzioni private di qualsiasi natura, che operino, in base al proprio ordinamento, esclusivamente nelle materie di cui al presente decreto, nonché ogni forma di finanziamento o di contributo dello stato ad altri enti, associazioni, fondazioni od isti- tuzioni private, erogata in riferimento alle funzioni trasferite o delegate alle regioni. Le somme relative ai finanziamenti e ai contributi che vengono a cessare ai sensi del presente articolo sono portate in aumento del fondo comune tra le regioni di cui all’art.8 della legge 16 maggio 1970, n.281 .

Art.117. Patrimonio degli enti I patrimoni mobiliari e immobiliari degli enti di cui all'allegata tabella b, compresa l'annotazione finale, i quali siano utilizzati per l'erogazione dei servizi o per lo svolgimento delle attività trasferite o delegate, ovvero attribuite agli enti locali, sono trasferiti alle regioni nel cui territorio sono situati, con il decreto di cui al precedente art.113 .si applica il settimo comma dell’art.25, con riferimento alle funzioni attribuite ai comuni, province o comunità montane. I beni patrimoniali costituenti le sedi centrali degli enti di cui al precedente comma, salvo restando quanto disposto dagli articoli 114 e 115, sono amministrati, con facoltà di alienarli, dall'ufficio del ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n.1404 . I proventi netti derivanti dalla amministrazione e dalla eventuale alienazione dei beni predetti sono portati annualmente ad incremento del fondo di cui all’art.9 della legge 16 maggio 1970, n.281 .il ministro per il tesoro riferisce annualmente alla commissione parlamentare per le questioni regionali sullo stato della liquidazione. Tutti gli altri beni immobiliari degli enti predetti, salvo restando quanto disposto dagli articoli 114 e 115, sono trasferiti alle regioni e sono amministrati dalla regione nel cui territorio sono situati. I proventi netti di cui al precedente comma, derivanti dalla amministrazione di detti patrimoni, sono trimestralmente versati al fondo comune di cui all’art.8 della legge 16 maggio 1970, n.281 . I residui beni mobiliari, compresi il numerario ed i titoli di credito, sono attribuiti a ciascuna regione in proporzione alle spese sostenute dagli enti nel biennio precedente per lo espletamento delle funzioni esercitate in ciascuna regione, tenuto conto del valore degli immobili trasferiti ai sensi del primo comma.le passività sono ripartite fra le regioni con criteri proporzionali alle attribuzioni patrimoniali. Nel caso di enti le cui funzioni siano solo parzialmente trasferite o delegate alle regioni ovvero attribuite agli enti locali, il decreto di cui allo art.113, fermo restando quanto disposto dagli articoli 114 e 115 e dal primo comma del presente articolo, ripartisce i beni patrimoniali non utilizzati direttamente per l'erogazione di servizi o per le attività svolte dall'ente in misura proporzionale alle spese erogate, nel biennio precedente, per le funzioni trasferite o dele gate, o, rispettivamente, residuanti in capo all'ente.la presente disposizione non si applica agli enti che svolgono in misura prevalente attività previdenziale. Le disposizioni di cui ai precedenti commi e le disposizioni degli articoli 113, 114 e 115 si applicano anche alle funzioni ed ai patrimoni degli enti soppressi, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n.70, con provvedimento adottato successivamente al 25 luglio 1977.

Art.118. Continuità delle prestazioni Le regioni assicurano, anche con atti amministrativi, la continuità delle prestazioni agli assistiti fino all'approvazione delle leggi regionali di riordino delle funzioni trasferite. Allo stesso fine possono stipulare apposite convenzioni con altre regioni o con enti pubblici o privati.

Art.119. Attività residue degli enti pubblici estinti Le funzioni amministrative degli enti pubblici, di cui all’art.113, continuano ad essere esercitate nelle regioni a statuto speciale mediante ufficio stralcio, fino a quando non sarà diversamente disposto con le norme di attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello stato.

Art.120. Entrate degli enti pubblici Le entrate degli enti pubblici nazionali e locali, comprese quelle di carattere tributario, previste da disposizioni di legge vigenti, sono interamente attribuite alle regioni, se alle stesse sono state trasferite le funzioni amministrative da essi esercitate, o limitatamente alla parte pertinente alle funzioni amministrative trasferite, se essi esercitano funzioni amministrative anche in materie diverse da quelle contemplate nel presente decreto. Analogamente si procede, intendendosi sostituiti comuni, province o comunità montane alle regioni, quando le relative funzioni siano attribuite a comuni, province o comunità montane. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate degli enti di cui allo art.114, preposti alla erogazione di prestazioni assistenziali, quando tali entrate derivano da contributi posti a carico, in forza di legge, di categorie di lavoratori dipendenti o autonomi, di datori di lavoro, degli stessi beneficiari dell'assistenza o di gestioni previdenziali.tali entrate affluiscono al bilancio dello stato. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai contributi di persone fisiche e giuridiche private nell'ipotesi di cui allo art.115 nonché alle entrate destinate all'esercizio delle funzioni amministrative non trasferite nelle re- gioni a statuto speciale.

Art.121. Percezione e ripartizione delle entrate già spettanti agli enti pubblici Le entrate di cui al primo comma dell'articolo precedente, derivanti da contributi o imposizioni a carico di persone fisiche o giuridiche o comunque a queste riferibili o pertinenti a beni mobili o immobili, sono percepite direttamente dalla regione nella quale si trova il rispettivo domicilio fiscale o sono situati i beni, con l'osservanza dell’art.14 della legge 16 maggio 1970, n.281, in quanto applicabile. Le entrate di cui sopra saranno direttamente percepite dai comuni, province o comunità montane nel caso in cui siano relative a funzioni trasferite a questi enti.

Art.122. Personale degli enti pubblici Il personale in servizio in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977, presso le strutture operative periferiche degli enti pubblici nazionali e interregionali le cui funzioni siano trasferite o delegate alle regioni a norma del presente decreto e che sia strettamente indispensabile all'esercizio delle funzioni medesime, è posto a disposizione delle regioni medesime. I contingenti del personale da mettere a disposizione delle regioni ai sensi del precedente comma saranno determinati con medesimo procedimento di cui allo art.112, secondo comma, entro sessanta giorni dall'emanazione dei provvedimenti con i quali saranno individuati e per ciascun ente le funzioni trasferite o delegate alle regioni. Col medesimo provvedimento detto personale sarà ripartito tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di queste. Il personale degli enti pubblici, non compreso fra quello trasferito alle regioni ai sensi del primo comma, è assegnato alle amministrazioni statali ed inquadrato nei ruoli unici di cui allo art.6 della legge 22 luglio 1975, n.382, con effetto dalla data di trasferimento delle funzioni amministrative. I dipendenti degli enti di cui al primo comma dell’art.115 trasferiti allo stato ai sensi del presente decreto, che si dichiarino disponibili, sono comandati a prestare servizio presso gli enti di provenienza, che ne fanno richiesta e ne assumono ogni onere.

Art.123. Sistemazione definitiva del personale Entro un anno dalla entrata in vigore dei provvedimenti di cui agli articoli 112 e 122, le regioni provvedono con proprie leggi a determinare la definitiva destinazione del personale posto a loro disposizione, prevedendone l'assegna zione ai propri uffici o agli enti locali, in relazione alla distribuzione delle funzioni trasferite o delegate alle regioni o attribuite agli enti locali ai sensi del presente decreto. Le regioni determinano, altresì, d'intesa con gli enti locali interessati, la ripartizione tra gli stessi del personale ad essi assegnato assicurando in ogni caso agli enti medesimi la provvista dei mezzi finanziari per far fronte ai corrispondenti oneri. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al primo comma, le regioni e gli enti locali provvedono ad inquadrare nei propri ruoli il personale di ruolo e a definire la posizione del personale non di ruolo, assegnato ai propri uffici. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente comma, il personale posto a disposizione della regione è utilizzato in via provvisoria secondo le determinazioni di questa, presso gli uffici regionali o quelli degli enti locali, d'intesa con questi. Fino alla stessa data, detto personale è amministrato dall'amministrazione di provenienza e ad esso continuano ad applicarsi le norme in vigore alla data del 24 febbraio 1977 relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività, previdenza, quiescenza e assistenza. Nel caso in cui l'ente venga soppresso, col provvedimento di soppressione saranno stabilite altresì le norme per l'amministrazione provvisoria del personale posto a disposizione delle regioni. Le regioni rimborsano allo stato o all'ente pubblico di provenienza le spese sostenute dalla data dell'effettiva messa a disposizione del personale medesimo alla data dell'inquadramento o comunque della definitiva assegnazione agli uffici regionali o agli enti locali. Con effetto dalla data di inquadramento di cui al precedente comma vengono ridotti in misura corrispondente i ruoli organici e gli eventuali contingenti di personale non di ruolo dell'amministrazione dello stato cui appartiene il personale trasferito.

Art.124. Posizione economica del personale trasferito Al personale trasferito alle regioni, a norma degli articoli 112 e 122 del presente decreto, sono fatte salve le posizioni economiche rispettivamente già acquisite nel ruolo di provenienza. La metà dei posti comunque disponibili nei ruoli organici del personale di ciascuna regione entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, dopo che sia stato effettuato l'inquadramento di cui agli articoli precedenti, è riservata al personale di pari qualifica già destinato ad altra regione che faccia domanda di esservi trasferito.

Art.125. Affari pendenti Le amministrazioni dello stato, di cui sono trasferite le funzioni amministrative, provvedono a consegnare entro il 31 gennaio 1978 a ciascuna regione interessata con elenchi nominativi gli atti degli uffici non trasferiti concernenti le suddette funzioni e relativi ad affari non ancora esauriti ovvero a questioni o disposizioni di massima. Resta di competenza degli organi dello stato o degli enti pubblici interessati la definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni di spesa anche nel conto dei residui anteriormente alla data dell'1 gennaio 1978. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello stato con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alla regione, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.

 

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